Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
( Cit.) “Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
A. Le attrezzature di lavoro siano:
B. Siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
In ottemperanza all’articolo di cui sopra Bianchin Elevazione affianca il cliente nella gestione di tutte le pratiche ad esso relative.